Art. 30.
(Obblighi di gestione del rischio).

      1. Per l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 26, 27 e 28, l'impresa pericolosa deve procedere all'individuazione, all'analisi e alla revisione periodica del rischio d'impresa, inviandone adeguata documentazione all'autorità di controllo.
      2. Nel caso previsto dal comma 1, l'impresa è tenuta a provvedere all'informazione e all'addestramento del personale dipendente.